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6 novembre 2025

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La funzione fondamentale del Tribunale è quella di assicurare una risposta giusta e fornita in tempi ragionevoli alle esigenze dei cittadini di vedere risolte le loro controversie – di ampio spessore oppure minuto – tanto da costituire da sempre "la ragionevole durata del processo" un obiettivo da ottenere, oltre che un valore fondamentale della nostra Costituzione. Lo stesso art. 6 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo del 1950, entrata in vigore nel nostro ordinamento solo nel 1955, sancisce "Il diritto di ogni persona ad un'equa e pubblica udienza entro un termine ragionevole, davanti a un Tribunale indipendente ed imparziale costituito per legge, al fine della determinazione sia dei suoi diritti e dei suoi doveri di carattere civile, sia della fondatezza di ogni accusa penale che gli venga rivolta". Statuizione questa, sinteticamente espressiva di fondamentali principi giuridici elaborati dai sistemi giuridici europei, che oggi ha trovato un ulteriore riconoscimento nell'art. 111 Cost., nel quale, tra l'altro si è ritenuto di ribadire che "La legge assicura la ragionevole durata" del processo in condizioni di parità tra le parti e di imparzialità e terzietà del giudice. Il Tribunale di Lanciano vanta antiche tradizioni giurisdizionali. Le notizie più remote della giustizia risalgono al periodo degli Angioini (QUATTORDICESIMO SECOLO) i quali a Lanciano costituiscono un "giustizierato", che era un tribunale penale; l'istituzione, invece, di una nuova autorità locale, "Il Mastrogiurato" avviene nel 1304, col compito d'impedire la concorrenza sleale e di regolare la qualità ed il prezzo delle merci durante le gloriose fiere di Lanciano. I secoli che susseguono sono incisivi da un opprimente monopolio della giustizia ( i ceti erano i seguenti : disoccupati, nullatenenti, contadini, borghesia, clero, aristocrazia e baroni ) a favore dei ceti socialmente dominanti. Possono essere ricordati, anche per la loro singolare analogia con istituti simili introdotti solo di recente nel nostro ordinamento giuridico, alcuni singolari istituti giuridici. Vanno a tal fine ricordati la cd "composizione" ( per mezzo della quale con il pagamento di una certa somma di denaro si poteva evitare l'espiazione della pena detentiva ed ottenere persino il proscioglimento ), la figura del Procuratore dei poveri e la possibilità di commutare la reclusione in una sorta di obbligo di dimora. Finalmente Giuseppe Bonaparte, il fratello di Napoleone, riformò anche il sistema legale nel 1808 ( legge 20 maggio 1808) con l'istituzione dei Tribunali nelle intendenze, con l'elezione dei giudici di pace : Lanciano era sede di tribunale mentre la corte d'appello si trovava a Chieti. Il 16 settembre 1808 il tribunale fu trasferito a Chieti e Lanciano ebbe la corte d'appello, la cui sede era nell'attuale palazzo arcivescovile di Largo dell'Appello.L'Unità d'Italia determinò l'inserimento del Tribunale di Lanciano nella nuova organizzazione giudiziaria, di cui ha seguito l'evoluzione. Un racconto periodo risale anche la fissazione della sede come Corte di Assise. Fino al 1972 gli uffici giudiziari si trovavano in Corso Roma (vecchio Tribunale), angosciati assolutamente ed insufficienti in relazione alle esigenze dell'Amministrazione della Giustizia. Con il nuovo Palazzo di Giustizia in Via Fiume n. 14 è iniziata l'attuale era giudizaria. Nel settembre del 2001, ultimati i lavori di ristrutturazione del Palazzo di Giustizia, gli Uffici giudiziari fanno preso l'attuale conformazione (Tribunale e Procura della Repubblica)

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